Proposta di legge di Laura Garavini

 
 

RIFORMA COGNOMI DEI FIGLI ALL'ESTERO ASSEGNATA ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA

 
     
 

È stata assegnata alla Commissione Giustizia la proposta di legge presentata dalla deputata del PD Laura Garavini volta a modificare il codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli. Il testo, sottoscritto da altri 44 deputato, tra cui i colleghi di partito eletti all'estero Bucchino, Farina, Fedi, Narducci e Porta, inizierà l'iter dalla sede referente, per poi essere sottoposta ai pareri delle Commissioni Affari Costituzionali ed Esteri.

Il progetto di una riforma delle norme in materia di cognome, ha spiegato la Garavini, "nasce dall'esigenza di dare pari dignità alle donne nell'ambito del rapporto coniugale e familiare. Tale esigenza si evidenzia non solo nella relazione dei coniugi tra loro, ma anche rispetto ai loro figli. La normativa vigente in Italia, ancorata ad una sorpassata concezione della famiglia, - ha ricordato la parlamentare democratica – fa sopravvivere forme di discriminazione anacronistiche rispetto ai princìpi costituzionali di eguaglianza e di parità tra uomo e donna e situazioni normative distanti dalle acquisizioni ormai realizzate nei sistemi giuridici di altri Paesi".

Due le finalità della proposta di legge: "affermare la pari dignità delle donne" e "estendere ai figli, sotto il profilo dell'attribuzione del cognome, il regime di parità e di dignità affermato per i genitori e tradotto in un atto di libera determinazione delle loro volontà".

"Dopo aver riconosciuto a ciascun coniuge, infatti, il diritto di conservare il proprio cognome all'atto del matrimonio – ha proseguito la deputata – la presente proposta di legge introduce per i genitori il principio della libera scelta del cognome da attribuire ai figli, nel senso di poter optare per entrambi i cognomi nell'ordine da essi stessi stabilito, o per il cognome di un solo genitore. Una decisa innovazione delle norme del codice civile vigenti in materia di cognomi – ha puntualizzato la Garavini – ci consentirebbe, per altro, di recuperare il ritardo accumulato dal nostro ordinamento sia rispetto alle normative di altri Paesi a noi vicini per cultura e civiltà giuridiche, sia nei riguardi di pronunciamenti di organismi internazionali, che hanno ripetutamente richiesto al nostro Paese una maggiore coerenza con alcuni orientamenti già affermati a livello sopranazionale".

La deputata ha quindi citato una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che "ha attribuito carattere di discriminazione al rifiuto di qualche Stato membro di iscrivere nel proprio stato civile un minore con il cognome registrato in un altro Stato membro. Caso molto attuale per il nostro Paese, dove fino a qualche mese addietro ha trovato applicazione una circolare del Ministero dell'interno che obbligava ad iscrivere all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) i minori figli di doppi cittadini con il cognome paterno. Sotto questo aspetto, tra gli italiani all'estero, soprattutto tra le donne, è diventata diffusa l'attesa di poter vedere riconosciuta pienamente l'attribuzione del cognome materno ai figli, quando questa facoltà si sia già realizzata nella società di residenza".

 

Sei gli articoli del testo che pubblichiamo integralmente di seguito

Art. 1.
1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 143-bis. - (Cognome dei coniugi). - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome".
2. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.
3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 2.
1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 143-bis.1 - (Cognome del figlio di genitori coniugati). - I genitori coniugati, all'atto della registrazione del figlio allo stato civile, possono attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato.
In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
I figli degli stessi genitori coniugati, registrati successivamente, portano lo stesso cognome del primo figlio registrato.
Il figlio che ha avuto il cognome di entrambi i genitori, può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta".

Art. 3.
1. In tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti, le parole: "figlio legittimo" e: "figlio naturale" sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: "figlio nato nel matrimonio" e: "figlio nato fuori dal matrimonio".

Art. 4.
1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 262. - (Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio). - Le disposizioni dell'articolo 143-bis.1 si applicano anche al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori.
Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.
Quando il riconoscimento o l'attestazione della filiazione da parte del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questi si aggiunge a quello del primo genitore. A tale fine è necessario il consenso del genitore che ha effettuato il primo riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.
Nel caso di riconoscimento di entrambi i genitori, se uno di loro ha un doppio cognome, ne trasmette al figlio soltanto uno, a sua scelta.
In caso di più figli nati fuori dal matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-bis.1, terzo comma".

Art. 5.
1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 299. - (Cognome dell'adottato). - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-bis.1 e dell'articolo 262, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.
Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-bis.1. In caso di mancato accordo, si segue l'ordine alfabetico".
2. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 27. - 1. L'adottato acquista, nei confronti degli adottanti, la condizione di figlio nato nel matrimonio.
2. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-bis.1 del codice civile".

Art. 6.
1. Le disposizioni della presente legge in materia di attribuzione del cognome ai figli si applicano anche ai figli degli italiani residenti all'estero che devono essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470".

 

Roma, 11 febbraio 2009

 

(Dall'Agenzia aise)
 
 

 
 
Laura Garavini info@garavini.de www.garavini.de www.garavini.eu