CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2330
———– XVI LEGISLATURA ———–

 
 
 
     
 

>> Bozza in fase di revisione <<

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati


GARAVINI, GHIZZONI, GOZI, CALGARO, BOCCIA, BOCCUZZI, BORDO, BUCCHINO, CONCIA, CUPERLO, DE MICHELI, GIANNI FARINA, FARINONE, FEDI, MADIA, MOGHERINI, MOSCA, NARDUCCI, PORTA, SARUBBI, TOUADI, VACCARO, ZAMPA

Misure per incentivare l’ingresso di ricercatori dall’estero
nel sistema universitario italiano
e istituzione della Fondazione PRIME

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presentato il 24 marzo 2009

 

RELAZIONE

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Non è grave che i cervelli italiani „fuggano“. Un’esperienza internazionale è fondamentale nel mondo della ricerca. È grave che i cervelli italiani non tornino.

Non tornano perché, nella situazione attuale, per un ricercatore che lavora con successo all’estero non è attraente rientrare in Italia. Le condizioni di lavoro per un ricercatore sono obiettivamente migliori all’estero. In altri paesi si fa carriera da giovani, c’è più meritocrazia, c’è una valutazione seria, c’è più indipendenza, ci sono strutture più moderne e si guadagna meglio. L’eccellenza della ricerca in Italia riesce a raggiungere dei risultati non grazie, ma nonostante le condizioni generali della scienza nel nostro paese.

Un’analisi del Censis del 2002 ha rivelato un quadro preoccupante. Più del 50 per cento dei ricercatori italiani all’estero ritiene il sistema italiano di ricerca inferiore alla media dei paesi avanzati. Il 30 per cento dei “ricercatori esuli” crede che la fuga di cervelli sia un “fenomeno patologico”. Ma questi cervelli, che sono delusi dall’Italia e hanno successo all’estero non sono del tutto persi per il nostro paese: il 53,8 per cento di loro dichiara “di essere disposto a tornare in Italia a determinate condizioni”.

Da una ricerca condotta dall’Ambasciata d’Italia a Londra fra i ricercatori italiani nel Regno Unito si ricava quali siano i maggiori ostacoli al ritorno dei nostri ricercatori eccellenti dall’estero e quali siano le condizioni in cui sarebbero disposti a lavorare in Italia. I ricercatori, secondo l’analisi dei dati raccolti, chiedono un sistema di ricerca che si basi sul merito e su parametri trasparenti, sulla possibilità di raggiungere delle posizioni professionali adeguate grazie a delle valutazioni serie, e strutture e fondi che forniscano reali possibilità di ricerca.

Questa proposta di legge, tenendo conto dell’analisi dei risultati ottenuti dai programmi per il ritorno dei ricercatori italiani realizzati in passato, si pone l’obiettivo di affrontare in modo concreto e mirato i problemi che trattengono i cervelli italiani all’estero creando così le basi per rendere più attraente un loro ritorno in Italia. In modo più deciso rispetto ai programmi precedenti, PRIME prevede un percorso chiaro e trasparente attraverso il quale i ricercatori possono accedere ad un impiego in una università italiana nel caso in cui un comitato scientifico internazionale di alto livello abbia valutato come particolarmente eccellenti i risultati dei loro progetti scientifici.

La riforma prevede l’istituzione della Fondazione PRIME (Per una Ricerca Italiana di Merito ed Eccellenza). PRIME promuove la predisposizione di progetti di ricerca gestiti e guidati da giovani ricercatori con esperienze all’estero in collaborazione con università italiane. Il meccanismo di scelta dei ricercatori e dei loro progetti, che avviene attraverso valutazioni di esperti internazionali, garantisce una rigorosa meritocrazia. Per valorizzare le migliori esperienze realizzate da giovani ricercatori nelle università italiane, una certa quota dei progetti di ricerca PRIME viene assegnata anche a ricercatori operanti in Italia.

L’obiettivo di questa riforma non è solo quello di riportare “a casa” i migliori talenti italiani, ma quello di rendere l’Italia un Paese attraente per ricercatori eccellenti, qualunque sia la loro origine anagrafica. PRIME mira a sprovincializzare il nostro sistema e a spingerlo verso un’esperienza di internazionalizzazione. Gli scambi internazionali sono essenziali per un ambiente scientifico che si misuri con la concorrenza globale. I ricercatori italiani nel mondo possono arrecare al sistema Italia un elemento di vitalità, di cui esso ha bisogno.

La ricerca in Italia, infatti, manifesta un’evidente chiusura. Rispetto alla media europea ci sono pochissimi studenti stranieri e ci sono pochissimi stranieri che in Italia conseguono il dottorato di ricerca. “Le prospettive di lavorare in Italia saranno allettanti per gli esuli solo quando l’ambiente scientifico avrà gettato ogni ombra di campanilismo nazionale” (Adriano Aguzzi).

La fondazione PRIME e i suoi progetti garantiscono:
1)una internazionalizzazione della ricerca italiana,
2)il ritorno dei cervelli italiani emigrati all’estero,
3)una meritocrazia a dimensione europea,
4)trasparenza nella scelta dei progetti sulla base di una valutazione internazionale,
5)l’opportunità di fare carriera anche in età giovane,
6)il sostegno di una ricerca di eccellenza,
7)strutture e fondi all’altezza della concorrenza europea,
8)una piena indipendenza del lavoro scientifico.

I costi diretti che la presente legge comporta sono molto limitati. PRIME persegue l’obiettivo di realizzare l’arrivo in Italia di cervelli italiani e in generale di eccellenze della ricerca all’estero, di sollecitare nuove risorse, sia pubbliche che private. Non crea l’obbligo vincolante per il Parlamento e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di investire somme determinate, ma prevede di devolvere le risorse già previste per tale scopo nel Fondo Finanziario Ordinario (FFO), esistente già da qualche anno. Ma li impegna a chiedersi, in occasione di ogni Finanziaria, se e quanto si voglia spendere per attirare cervelli italiani dall’estero e, più in generale, competenze internazionali nella ricerca.

I progetti di ricerca PRIME e i ricercatori che li gestiscono possono servirsi anche di altri fondi pubblici e privati, nazionali e locali, europei e di altra provenienza, partecipando per esempio a bandi per i fondi dei programmi quadro dell’Ue o di altri concorsi internazionali. All’estero ci sono diverse istituzioni che lavorano con questa impostazione. L’esempio più famoso è la Max-Planck-Gesellschaft in Germania che promuove, con importanti risultati, la scienza fondamentale. L’esempio della Max Planck dimostra che progetti di ricerca e ricercatori collegati a università hanno un’influenza fertile sulla stessa università, oltre che una funzione trainante per tutto il livello della scienza in un determinato paese. PRIME arricchisce di nuovi stimoli le università italiane.

Il Presidente Napolitano nel febbraio 2009 ha descritto la ricerca come una leva fondamentale per la crescita della società. PRIME stimola lo Stato e altri soggetti pubblici e privati ad investire maggiormente per l’ottenimento di più qualità, più eccellenza, più meritocrazia nel mondo scientifico. L’Italia, con la ratifica della strategia di Lisbona, si è impegnata ad aumentare i suoi investimenti a favore della ricerca dall’attuale 0,8 per cento al 3 per cento del PIL. Con PRIME si disporrà di uno strumento importante per garantire che questi investimenti vadano a favorire giovani talenti, realizzando iniziative che rafforzano la meritocrazia, la trasparenza, l’indipendenza, la valutazione sulla base di parametri internazionali e la qualità delle strutture di ricerca. Con PRIME, i cervelli italiani nel mondo avranno buoni motivi per tornare.

Il principio del merito su cui si basa PRIME vale anche per la sua legge istitutiva. Infatti, seguendo l’esempio di altri paesi, nella stessa è inserito un articolo che prevede un termine di verifica: dopo dieci anni dalla sua istituzione, il Parlamento e il Governo vaglieranno i risultati raggiunti da PRIME.

PRIME si colloca su una strada di integrazione e di rafforzamento di analoghe iniziative assunte negli ultimi anni da università italiane e dell’orientamento che lo stesso MIUR persegue.

Il presente disegno di legge all’articolo 1 pone come finalità prioritaria l’incentivazione del ritorno nelle università italiane di ricercatori che hanno operato all’estero. A tale scopo, viene individuato nel MIUR il soggetto promotore della Fondazione, che assume il nome di Fondazione “Per una Ricerca Italiana di Merito ed Eccellenza” (PRIME).

Con l’articolo 2 viene soddisfatta l’altra condizione essenziale della Fondazione, la costituzione del patrimonio. Ad esso si aggiungono, per lo svolgimento delle attività istituzionali, le risorse provenienti dal MIUR e dagli altri soci, nonché i contributi di natura pubblica e privata, derivanti da finanziamenti locali, nazionali ed europei.

L’articolo 3 prevede il sistema di incentivi fiscali di cui potranno beneficiare i soggetti privati che sosteranno economicamente i progetti, alimentando in tale modo le borse di studio.

L’articolo 4 delinea gli organi della Fondazione: l’Assemblea dei soci, il Presidente e la Presidenza, il Tesoriere. Si compie una netta scelta a favore di un profilo organizzativo lineare e “leggero” della Fondazione, per evitare moltiplicazioni di poteri e appesantimenti burocratici. Per assicurare un ritorno delle competenze e della qualità che grazie a PRIME entreranno nelle università italiane, i docenti che sono stati assunti in seguito alla realizzazione di progetti finanziati dalla Fondazione, fanno automaticamente parte dell’Assemblea come soci consultori. Con il 5 per cento del reddito da loro conseguito con i suddetti progetti contribuiscono a PRIME e cioè alla promozione di nuovi talenti scientifici.

L’articolo 5 del disegno di legge propone l’istituzione di un Comitato scientifico che garantisce una selezione dei progetti di ricerca esclusivamente sulla base della meritocrazia, attraverso una valutazione indipendente e trasparente fatta nel rispetto degli standard internazionali. Il Comitato scientifico è composto da cinque persone di rinomata qualificazione scientifica, di cui tre espressione dell’ European Science Council o di altro organismo internazionale equivalente, una del CNR, una del Presidente della Fondazione. Il Presidente di PRIME indica tra i nominati il coordinatore del Comitato scientifico. Al Comitato scientifico è attribuita la competenza esclusiva di selezionare e valutare i progetti proposti alla PRIME e di definire in modo insindacabile il programma annuale. Nello stesso articolo, la responsabilità dell’approvazione del progetto è distinta dalla valutazione dei risultati scientifici ottenuti. Sia per la valutazione dei progetti proposti che per il giudizio degli esiti scientifici dei progetti realizzati si fa ricorso a esperti di alta competenza nella materia specifica secondo il metodo della valutazione tra pari (peer review), solitamente applicato a livello internazionale.

L’articolo 6 individua nella ricerca scientifica estesa ad ogni disciplina il campo di applicazione della presente legge. Il programma annuale di PRIME tiene conto degli orientamenti dei programmi nazionali di ricerca scientifica.

L’articolo 7 garantisce ai ricercatori fondi e strutture al passo con gli standard europei fissando le tipologie delle borse di studio che vengono assegnate tenendo conto della qualità del progetto, del livello di fattibilità e del curriculum scientifico del coordinatore del gruppo. Una prima tipologia riguarda le borse di studio attribuite a candidati coordinatori che non abbiano superato 35 anni, che da un massimo di sette anni abbiano conseguito il dottorato di ricerca e che abbiano lavorato all’estero per almeno tre anni. Questo tipo di borsa di studio può arrivare fino all’entità di 250.000 euro per ciascun anno.
La seconda tipologia di borse di studio è assegnata a candidati che siano dottori di ricerca e abbiano esercitato attività di ricerca all’estero per almeno cinque anni. Il contributo per questo tipo di borsa di studio può arrivare fino a 400.000 euro per ciascun anno.

Nell’articolo 7, al ricercatore vengono riconosciute la totale indipendenza nel gestire il suo progetto e la piena responsabilità dei risultati di esso. Per rafforzare il ruolo centrale del ricercatore gli viene attribuito la facoltà, con l’autorizzazione del Comitato scientifico, di cambiare università in caso di provata inadempienza da parte di questa. Sulla base di provate condizioni, il Comitato scientifico può ammettere per una determinata percentuale, crescente nel tempo, anche ricercatori che non abbiano fatto esperienze all’estero. Possono essere ammessi a finanziamento parziale anche progetti di ricerca promossi da enti pubblici e da soggetti privati.

All’articolo 8 vengono riconosciuti alle università che ospitano i progetti la copertura delle spese materiali sostenute per il loro svolgimento e un compenso pari al 10 per cento del valore di ciascuna borsa di studio per l’attività di coordinamento da esse svolta. Alle stesse sono attribuiti anche gli eventuali proventi conseguiti con i brevetti di ricerca ottenuti a seguito della realizzazione delle borse di studio. L’articolo 8, inoltre, regolamenta la partecipazione dei ricercatori all’attività didattica che si svolge nelle università ospitanti.

L’articolo 9 assicura trasparenza per le carriere indicando le modalità da seguire per l’assunzione dei coordinatori dei progetti nelle università ospitanti. Essa avviene previa dichiarazione di idoneità del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e nella forma della chiamata diretta nel ruolo di professore associato per il Junior Group Leader (Coordinatore Junior) e di professore ordinario per il Senior Group Leader (Coordinatore Senior).

L’articolo 10 prevede una verifica della legge PRIME dopo dieci anni, garantendo comunque il finanziamento dei progetti in corso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1
(FINALITÀ)

1. Al fine di incentivare, nel quadro dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, l’ingresso nelle università italiane di ricercatori che hanno operato all’estero, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) promuove una fondazione denominata “Per una Ricerca Italiana del Merito e dell’Eccellenza”, di seguito chiamata PRIME.

2. La PRIME ha lo scopo di promuovere, selezionare e sostenere finanziariamente le attività di ricerca e di didattica collegate ai programmi operativi da essa adottati, le attività integrative e sussidiarie nonché la cooperazione scientifica con istituzioni nazionali e internazionali. In particolare, valuta e finanzia progetti, da realizzare in cooperazione con università italiane, presentati da ricercatori che hanno operato in passato o operano attualmente all’estero.

3. La PRIME è costituita ai sensi delle norme contenute nel titolo II del libro primo del Codice civile, dell’articolo 59, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254.

 

ART. 2
(PATRIMONIO E RISORSE)

1. Per il perseguimento delle finalità indicate nell’articolo 1 della presente legge, il MIUR, in cooperazione con il CNR, e gli altri soci fondatori della PRIME costituiscono il patrimonio previsto dalle leggi in vigore e richiedono la personalità giuridica con le modalità indicate dall’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. La PRIME può servirsi, oltre che dei finanziamenti del MIUR e di eventuali donazioni, di fondi pubblici e privati, nazionali e locali, europei ed internazionali; può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati. Essa, inoltre, può svolgere le attività previste dall’articolo 2, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254.

3. Il MIUR iscrive nel suo bilancio annuale e in quello triennale il capitolo “PRIME” che comprende la quota del Fondo Finanziario Ordinario (FFO) destinata al programma sul rientro dei cervelli dall’estero. Tali risorse sono trasferite alla Fondazione come concorso al sostegno delle sue attività istituzionali.

 

ART. 3
(Incentivi fiscali)

1. Le somme conferite alla PRIME ai sensi del precedente articolo 2, commi 1 e 2, possono essere detratte ai fini fiscali, per l’anno in cui avviene il versamento, dall’imponibile dei soggetti privati che intervengono nella costituzione della Fondazione e nello svolgimento delle sue attività statutarie.

2. Il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è riconosciuto ai soggetti privati che concorrono al finanziamento delle borse di studio di cui all’articolo 6 della presente proposta di legge.


ART. 4
(ORGANI DELLA FONDAZIONE)

1. Lo statuto è adottato sulla base delle norme previste dall’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254.

2. Possono aderire alla PRIME, in qualità di soci, soggetti privati e istituzionali a seguito del conferimento di una quota annuale, la cui entità è stabilita dall’Assemblea dei soci su proposta della Presidenza della Fondazione. Il versamento di tale quota, differenziata a secondo che si tratti di soci privati o istituzionali, dà titolo alle detrazioni fiscali previste dalle leggi in vigore. Gli aderenti alla Fondazione costituiscono l’Assemblea dei soci che eleggono il Presidente, la Presidenza e il Tesoriere della PRIME. Dell’Assemblea fanno parte, in qualità di soci consultori, i docenti assunti in università italiane a seguito della realizzazione di progetti finanziati dalla Fondazione. Ognuno di loro conferisce come quota di adesione il 5 per cento del reddito annuo conseguito con i proventi dei suddetti progetti.

3. Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci tra i suoi componenti che hanno avuto specifiche e documentate esperienze nel campo della ricerca scientifica. Egli presiede l’Assemblea, convoca la Presidenza e rappresenta la Fondazione nei rapporti esterni. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un solo mandato.

4. La Presidenza è composta di cinque membri, di cui tre eletti dall’Assemblea con voto limitato. Della Presidenza fanno parte di diritto, inoltre, un rappresentante del MIUR e uno del CNR. Essa dura in carica quattro anni.

5. Il Tesoriere della PRIME è nominato dall’Assemblea dei soci tra i suoi componenti. Dura in carica quattro anni ed è rinnovato alla scadenza del mandato del Presidente.

 

ART. 5
(COMITATO SCIENTIFICO)

1. La PRIME istituisce un Comitato scientifico composto da esperti che operano in campo internazionale. Esso ha l’esclusiva competenza di scegliere i progetti da finanziare. Dopo avere operato una preselezione delle domande pervenute, il Comitato scientifico valuta con la metodologia della valutazione tra pari (peer review) da parte di esperti esterni internazionali che esaminano i singoli progetti. Il Comitato scientifico, nel quadro delle attività istituzionali della PRIME e nei limiti finanziari stabiliti dalla Presidenza della Fondazione, definisce in modo insindacabile il programma annuale dei progetti ammessi al finanziamento.

2. Il giudizio sui risultati scientifici di ogni singolo progetto viene dato dai membri del Comitato scientifico che non hanno concorso alla decisione di finanziare lo stesso progetto. Il Comitato scientifico formula la sua valutazione con la metodologia della valutazione tra pari (peer review) da parte di esperti esterni internazionali che esaminano i singoli progetti.

3. Il Comitato scientifico è composto da cinque personalità di rinomata qualificazione scientifica, di cui tre provenienti dall’estero non dipendenti da università italiane. I componenti esteri sono indicati, previa convenzione promossa dalla presidenza della PRIME, dall’ European Science Council o da un organismo internazionale equivalente. Un componente è indicato dal CNR e un altro componente dal Presidente della PRIME. Il coordinatore del Comitato scientifico viene nominato dal Presidente della PRIME.

4. I componenti del Comitato scientifico durano in carica al massimo quattro anni e sono sostituiti con le modalità previste dal precedente comma 3, assicurando che il loro avvicendamento sia graduale. Ai componenti del Comitato scientifico compete solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività inerenti alla loro funzione e un gettone di presenza la cui entità è determinata annualmente dalla Presidenza della Fondazione.

 

ART. 6
(CAMPI DI RICERCA)

1. I progetti proposti alla PRIME per il finanziamento attengono alla ricerca scientifica relativa ad ogni disciplina, da realizzare in ambito nazionale e internazionale. I testi dei progetti, i bandi di concorso e ogni forma di comunicazione ad essi relativi, sono resi pubblici in italiano e in inglese.

2. I bandi sono pubblicati nel sito web della Fondazione e in una sezione dedicata del sito del MIUR almeno tre mesi prima della loro scadenza. Essi conterranno le linee guida per le procedure di presentazione delle domande e l’indicazione dei criteri di valutazione dei progetti. Le domande potranno essere accompagnate da lettere di presentazione di due esperti e dovranno essere corredate, a pena di nullità, dell’impegno di un’università italiana di rendere disponibili strutture adeguate alla realizzazione del progetto.

3. La PRIME definisce il programma annuale tenendo conto degli orientamenti e delle indicazioni dei programmi nazionali di ricerca scientifica. Sulla base di tali scelte, la Fondazione finanzia borse di studio che sono attribuite a ricercatori italiani e stranieri dotati di titolo di dottorato di ricerca e con esperienze maturate all’estero.

 

ART. 7
(BORSE DI STUDIO)

1. Le borse di studio di cui all’articolo 6, comma 3, sono di due tipologie: Coordinatore Junior (Junior Group Leader) e Coordinatore Senior (Senior Group Leader), di seguito indicate rispettivamente come Junior e Senior. L’assegnazione delle borse di studio tiene conto della qualità del progetto, del suo livello di fattibilità e del curriculum scientifico del coordinatore del gruppo di ricerca.
Il progetto deve essere corredato della dichiarazione di disponibilità di un’università italiana a ospitare nelle proprie strutture il gruppo di ricerca.
Il Comitato scientifico, di fronte a provate inadempienze da parte di università ospitanti, può autorizzare, anche nel corso dell’attività di ricerca, il trasferimento della sede di realizzazione del progetto presso altra università italiana. In tale caso, il ricercatore trasferisce presso la nuova università l’apparecchiatura acquisita attraverso i finanziamenti PRIME.

2. Possono essere ammessi a parziale finanziamento progetti di ricerca promossi da enti pubblici e da soggetti privati che garantiscano l’integrale copertura degli oneri necessari al completamento del progetto. Sono ammissibili a finanziamento parziale, inoltre, progetti di ricerca specifici o a tempo determinato che università italiane adottino ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge 4 novembre 2005 n. 230.

3. Le borse Junior, di durata non superiore a cinque anni, sono assegnate a candidati che non abbiano superato 35 anni, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da un massimo di 7 anni, escludendo eventuali pause nel lavoro di ricerca dovute a maternità o paternità per la durata massima di tre anni, e abbiano esercitato attività di ricerca per almeno tre anni all’estero in modo continuativo.
Le borse prevedono, oltre alle spese di organizzazione sostenute dalle università e al costo delle apparecchiature e del materiale previsti dal progetto, una retribuzione per ogni beneficiario non inferiore a quella di un professore associato. L’entità del finanziamento tiene conto anche degli oneri previdenziali ed assistenziali. Il finanziamento, inoltre, comprende almeno due borse di studio finalizzate all’acquisizione del dottorato di ricerca e una borsa per un post-dottorato, da assegnarsi a discrezione dello Junior Team Leader in deroga ad ogni altro criterio stabilito nella normativa corrente.
L’importo annuale delle borse Junior può arrivare fino a 250.000 Euro.

4. Le borse Senior, di durata non superiore a cinque anni, sono assegnate a candidati che siano in possesso del dottorato di ricerca e abbiano esercitato attività di ricerca per almeno cinque anni all’estero in modo continuativo.
Le borse di studio prevedono, oltre alle spese di organizzazione sostenute dalle università e al costo delle apparecchiature e del materiale previsti dal progetto, una retribuzione per ogni beneficiario non inferiore a quella di un professore ordinario. L’entità del finanziamento tiene conto anche degli oneri previdenziali ed assistenziali.
Il finanziamento comprende l’assegnazione di un fondo per almeno quattro borse di studio per dottorato e due borse per post-dottorato per la durata dell’intero progetto, da assegnarsi a discrezione del Senior Group Leader in deroga ad ogni altro criterio stabilito nella normativa corrente.
L’importo annuale delle borse Senior può arrivare fino a 400.000 Euro.

5. Il Comitato scientifico, a fronte della qualità del progetto di ricerca proposto e del curriculum del candidato, può derogare ai limiti di tempo previsti per le esperienze di ricerca compiute all’estero nei limiti del dieci per cento, nel primo quinquennio, del numero dei progetti approvati. Tale percentuale aumenta di un ulteriore dieci per cento per ogni successivo quinquennio.

 

ART. 8
(RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ OSPITANTI)

1. La borsa di studio decorre dalla sottoscrizione, da parte della Fondazione, del ricercatore e dell’università interessata, dell’accordo relativo agli aspetti logistici e operativi di ciascun progetto. L’università sede del progetto mette a disposizione del ricercatore e del suo gruppo i locali e i mezzi per l’esercizio dell’attività di ricerca.

2. Gli Junior e i Senior Group Leader sono tenuti a svolgere un’attività continuativa e a tempo pieno presso l’università ospitante. Essi, inoltre, sono impegnati in attività didattiche, rispettivamente in misura non inferiore alle trenta ore e non superiore alle sessanta per ciascun anno accademico di durata del contratto.

3. I beneficiari delle borse di studio presentano ogni anno all’università presso la quale il progetto è in corso di realizzazione e alla Fondazione PRIME una circostanziata relazione sull’attività di ricerca realizzata, sulla didattica svolta e sullo stato di avanzamento del progetto.

4. Le università che ospitano i progetti ricevono dalla Fondazione, oltre al rimborso delle spese di organizzazione previsto ai commi 3 e 4 dell’articolo 7, un compenso del 10 per cento del valore di ciascuna borsa di studio per l’attività di coordinamento svolta tra le proprie strutture e il ricercatore. Gli eventuali proventi conseguiti con i brevetti dell’attività di ricerca sono attribuiti all’università di accoglienza nella quale il ricercatore ha terminato il suo progetto. Le apparecchiature non di consumo ottenute dal ricercatore con la borsa di studio e con altri finanziamenti sono assegnate all’università che assume il ricercatore.

 

ART. 9
(ASSUNZIONE DEI RICERCATORI)

1. Al termine del periodo previsto dalle borse di studio, il Comitato scientifico della Fondazione esprime una valutazione motivata sui risultati raggiunti, applicando le procedure indicate nel comma 2 dell’articolo 5. In caso di esito positivo, gli Junior e i Senior Group Leader possono richiedere al Consiglio Universitario Nazionale (CUN) una valutazione di equipollenza dei titoli di studio e di idoneità all’insegnamento universitario.

2. Le università che hanno concorso alla realizzazione dei progetti finanziati dalla PRIME assumono a chiamata diretta gli Junior Group Leader e i Senior Group Leader, in possesso della dichiarazione di idoneità del CUN, con la qualifica rispettivamente di professori associati e di professori ordinari, in base agli articoli 8 e 9 della legge 4 novembre 2005 n. 230. Le assunzioni possono essere autorizzate dal MIUR anche in deroga alla percentuale del 10 per cento prevista dall’art. 9 della legge citata.

3. Il MIUR, ogni anno, destina una quota fino al 5 per cento dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (First) di cui all’articolo 1, comma 870, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per incentivare l’assunzione nelle università italiane dei ricercatori individuati tramite il programma PRIME. La quota del First è trasferita alla PRIME, che nel programma annuale definisce i criteri di attribuzione degli incentivi alle università per un periodo non superiore ad un terzo della durata dell’assunzione del ricercatore presso la medesima università.

 

ART. 10
(VERIFICA RISULTATI)

1. La PRIME presenta al MIUR una relazione informativa annuale della sua attività. La Fondazione, dopo dieci anni di applicazione della presente legge, presenta al Governo una relazione di sintesi del suo operato e dei risultati conseguiti. Alla luce di tali informazioni, il Governo decide sull’eventuale proseguimento del finanziamento alla PRIME, dopo avere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

Laura Garavini

Manuela Ghizzoni

Sandro Gozi

Marco Calgaro

Francesco Boccia

Antonio Boccuzzi

Michele Bordo

Gino Bucchino

Anna Paola Concia

Giovanni Cuperlo

Paola De Micheli

Gianni Farina

Enrico Farinone

Marco Fedi

Maria Anna Madia

Federica Mogherini

Alessia Maria Mosca

Franco Narducci

Fabio Porta

Andrea Sarubbi

Jean Leonard Touadi

Guglielmo Vaccaro

Sandra Zampa

Roma, 24 marzo 2009