Roma, 30 lug. - "Il pensionato che risiede all'estero ha diritto a non dovere pagare le tasse italiane sulla sua pensione Inps, in virtù delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali. Ciò nonostante a volte succede, per motivi tecnico-procedurali, che l'Inps tassi comunque la pensione alla fonte. In questo caso il pensionato può richiedere all'Agenzia delle Entrate il rimborso delle tasse pagate all'Italia. In un recente interpello (n. 246/2019) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la normativa e ha illustrato le modalità di rimborso. La vigente normativa nazionale stabilisce che le pensioni Inps corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano sono imponibili in Italia e che gli enti pensionistici eroganti (Inps) sono tenuti, in qualità di sostituti di imposta, ad operare le ritenute con le modalità previste dalla legge".

"Questa regola però cambia in presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni fiscali: infatti la quasi totalità di questo tipo di accordi stipulati dall'Italia stabilisce che le pensioni Inps debbano essere tassate nel/dal Paese di residenza.  Quindi l'Inps come sostituto di imposta può, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote convenzionali, previa presentazione, da parte dei beneficiari della pensione, della documentazione idonea a giustificare l'esonero (in particolare la certificazione della residenza fiscale all'estero)".

"Tuttavia – ricorda l'Agenzia Delle Entrate - tale prassi amministrativa, avendo carattere facoltativo, non comporta un obbligo di adeguamento per il sostituto di imposta (l'Inps), che, in caso di incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle rispettive convenzioni per evitare le doppie imposizioni, o in caso di omessa domanda di esenzione da parte degli interessati, è tenuto ad assoggettare a tassazione i trattamenti pensionistici da esso corrisposti ai residenti all'estero". 

"Cosa deve quindi fare il pensionato se l'Inps non lo esenta dall'imposta ed effettua una ritenuta fiscale? L'imposta italiana trattenuta dall'Inps all'atto del pagamento della pensione può essere richiesta a rimborso, presentando una specifica richiesta. Le domande possono essere inoltrate, eventualmente avvalendosi dell'aiuto dei patronati, al Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara - entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento dell'imposta – secondo le modalità stabilite nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013".